Sappiamo bene quanto i furti nelle case siano all’ordine del giorno e sappiamo altrettanto bene quanto sia importante aver stipulato una buona assicurazione casa contro il furto. Ma spesso questa non è sufficiente a tutelare il malcapitato inquilino che viene derubato in casa proprio.
Infatti molte compagnie assicurative, se non tutte, potrebbero non risarcire il malcapitato se questi non ha messo in pratica delle buone norme di sicurezze. Tutelare la propria abitazione con un’assicurazione sul furto è ormai quasi un obbligo, sia che tu abiti in condominio sia in appartamento o in una casa singola.
Il vantaggio di aver stipulato un’assicurazione sarà quello di recuperare il maltolto almeno sotto forma di indennizzo economico, ma attenzione è importante seguire questi utili consigli se non si vuole rimanere fregati!
Misure di sicurezza da attivare preventivamente in caso di furto.
Per tutte le case situate a piano terra o comunque a meno di 4 metri dal suolo, superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (pianerottoli, tetti di box ecc) devono essere operanti i cosiddetti mezzi di chiusura standard e mezzi di chiusura rafforzati o anche detti mezzi di chiusura sufficienti e mezzi di chiusura ottimi.
Si tratta di due clausole riportate nei contratti assicurativi per furto che riguardano le caratteristiche dei mezzi di chiusura predisposte dall’ANIA (Associazione Italiana Imprese di Assicurazione).
Mezzi di chiusura standard o sufficienti (in termine tecnico clausola 24b)
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonchè da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Mezzi di chiusura rafforzati o ottimi (in termine tecnico clausola 24 A)
Riportiamo integralmente il testo dell’Associazione Italiana Imprese Assicurazione in merito ai mezzi di chiusura rafforzati o ottimi:
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
A questo punto prima di stipulare una polizza assicurativa è bene verificare che la propria casa sia rinforzata in maniera idonea e rispetti le disposizioni sopra indicate, altrimenti nel malaugurato caso di furto l’assicurazione potrebbe non pagare il danno.